16 novembre 2020

IL COPYRIGHT, IL COPYLEFT, LE C.C. ED IL MONDO DEL WEB

COPYRIGHT

Il web ha moltiplicato enormemente i casi di violazione del copyright

Con un paio di click è infatti possibile “appropriarsi indebitamente” di opere dell’ingegno altrui, senza chiedere alcuna autorizzazione. Ma cosa s’intende con questo termine?

Il copyright (diritto di copia) è un termine che identifica il diritto d'autore. Nato nei paesi anglosassoni di common law (un modello di ordinamento giurisprudenziale basato più su precedenti giuridici che su leggi di organi politici), il termine viene ora usato anche nei paesi di civil law (con ordinamento giurisprudenziale basato sul diritto romano).  È solitamente abbreviato con il simbolo ©:



IL PERIODO DI COPYRIGHT

La normativa prevede una durata del copyright limitata nel tempo e variabile a seconda della categoria merceologica tutelata.

Il periodo di copyright dovrebbe consentire di avere un adeguato margine di guadagno e di recuperare i costi che precedono l'entrata in produzione e la distribuzione del prodotto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In Italia la legge di riferimento è la Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d’autore). Sono comunque importanti normative di riferimento anche la Convenzione di Berna e la Direttiva 2001/29/CE, Diritto d’autore e società dell’informazione.

L’art. 185 della Legge sul diritto d’autore afferma che «questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta» e che si applica anche «alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia». Nelle legislazioni internazionali è frequente una tendenza all'equiparazione fra la violazione del copyright e il reato di furto.

DEROGHE AI DIRITTI PER PUBBLICA UTILITA'
 
La proprietà intellettuale può essere oggetto di "esproprio" per fini di pubblica utilità che prevalgono sull'interesse del privato. In un caso del genere rientra la distruzione o lo spostamento ad altro sito di un'opera d'arte anche contemporanea, per realizzare un'autostrada o una ferrovia; oppure la produzione di un farmaco che è troppo costoso acquistare dal legittimo produttore, non riconoscendo validità al brevetto sul territorio nazionale e non pagando il copyright allo scopritore in deroga ad un brevetto internazionale depositato all'estero (si tratta della importazione forzata e registrazione parallela).

DIBATTITO SULLE PENE PER LA VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT

La definizione di pubblica utilità, per quanto ampia e discrezionale, solitamente riguarda prodotti tangibili, non la fruizione di servizi, come potrebbe essere un intrattenimento musicale. 
Esiste un dibattito non solo sull'entità delle pene che l’equiparazione al furto comporta, ma anche sulla reale opportunità di accomunare i due tipi di reato. L'equiparazione al furto comporta infatti un considerevole inasprimento delle pene. 
Analogo dibattito investe il rispetto del proporzionalismo fra le pene rispetto alla gravità del reato. Il plagio, infatti, prevede pene inferiori al furto (sebbene l'utilizzo commerciale sia un'aggravante nella violazione di copyright). In sostanza, chi copia e vende opere in forma identica all'originale commette un reato punito molto più severamente del plagio, ovvero di chi apporta lievi modifiche e si appropria di una qualche paternità sull'opera, traendone profitto.

COPYLEFT

Nel 1948, Richard Stallman e la Free Software Foundation svilupparono un meccanismo originato dal copyright, specifico per la gestione dei diritti sulla proprietà dei software.

L'espressione copyleft (permesso d'autore), indica un modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti sull'opera) indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali.
Il copyleft può essere applicato ad una moltitudine di opere, che spaziano dai software, alle scoperte scientifiche, ai documenti e all'arte. 
Nella versione pura e originaria del copyleft la condizione principale obbliga i fruitori dell'opera, nel caso vogliano distribuire l'opera modificata, a farlo sotto lo stesso regime giuridico (e generalmente sotto la stessa licenza). In questo modo, il regime di copyleft e tutto l'insieme di libertà da esso derivanti sono sempre garantiti ad ogni rilascio. 

È solitamente abbreviato con il simbolo © come quello del copyright ma invertito:


LE QUATTRO LIBERTA’ FONDAMENTALI (sul software)

Una licenza basata sui principi del copyleft trasferisce a chiunque possegga una copia dell'opera alcuni dei diritti propri dell'autore. Inoltre consente la redistribuzione dell'opera stessa solo se tali diritti vengono trasferiti assieme ad essa. Fondamentalmente, questi diritti sono le quattro "libertà fondamentali" indicate da Stallman: 

· Libertà 0: Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. 

· Libertà 1: Libertà di studiare il programma e modificarlo. 

· Libertà 2: Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo. 

· Libertà 3: Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio.

LE LICENZA COPYLEFT

Le licenze copyleft includono normalmente condizioni aggiuntive intese ad eliminare possibili impedimenti per l'uso libero, la distribuzione e la modifica delle copie, come:
  • assicurarsi che la licenza copyleft non possa essere revocata;
  • assicurarsi che il lavoro e le sue versioni derivate siano distribuite in una forma che ne faciliti le modifiche (per esempio nel caso del software questo equivale a richiedere la distribuzione del codice sorgente e che la compilazione di questi possa avvenire senza impedimenti di sorta, quindi chiedendo la distribuzione anche di tutti gli script ed i comandi utilizzati per tale operazione);
  • assicurarsi che il lavoro modificato sia accompagnato da una descrizione per identificare tutte le modifiche apportate all'opera originaria mediante manuali utente, descrizioni, ecc.
Più comunemente, queste licenze copyleft, per avere qualche tipo di efficacia, hanno bisogno di usare in modo creativo le regole e le leggi che disciplinano le proprietà intellettuali.

CREATIVE COMMONS

Creative Commons (CC) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede a Mountain View, dedicata ad ampliare la gamma di opere disponibili per la condivisione e l'utilizzo pubblico in maniera legale. 

Il simbolo delle creative commons è: 

LE LICENZE CC

L'organizzazione ha stilato diversi tipi di licenze note come licenze Creative Commons (o "licenze CC"). Le licenze CC consentono di modificare facilmente i termini di copyright dal default di "tutti i diritti riservati" ad "alcuni diritti riservati"; non sono un'alternativa al copyright ma lavorano a fianco del copyright e consentono di modificare i termini di copyright per soddisfare al meglio le esigenze degli autori di opere creative. Le licenze di tipo Creative Commons permettono a quanti detengono dei diritti di copyright di trasmettere alcuni di questi diritti al pubblico e di conservare gli altri. 
CC fornisce agli utenti sei tipologie di licenze di diritto d’autore, gratuite e facili da usare, ciascuna delle quali richiede l’attribuzione della paternità e consente la scelta di concedere o meno la facoltà di utilizzare l’opera per fini commerciali e/o il diritto di modificare l’opera originale.


LA NORMATIVA

La normativa per le Creative Commons fornisce un insieme di 6 opzioni che permettono facilmente di riconoscere i diritti vantati dall'autore e da terzi sull'oggetto della licenza. 
La legge per le Creative Commons non contiene un testo di riferimento "pronto all'uso", che l'autore può adottare per la sua opera senza alcun adattamento di tipo tecnico o legale. 
La normativa non ha disciplinato il tema della revoca della licenza come un ordine giudiziale. A parte le opere di pubblico dominio su cui non sono vantati diritti d'autore, le 6 licenze C.C. sono:

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