COMPOSIZIONE
Tale autorità amministrativa è costituita da 4 membri eletti dai due rami del Parlamento della Repubblica Italiana. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.
EVOLUZIONE NORMATIVA
Il Codice della privacy riconosce a
“chiunque il diritto alla protezione dei dati personali”.Per garantire tale diritto è prevista una serie di strumenti:
Chi utilizza i dati personali di un soggetto è tenuto a rilasciare un’informativa per illustrare le finalità e le modalità del trattamento dei dati, mentre il soggetto che conferisce i dati può verificare la correttezza del trattamento e, in alcuni casi, revocare il proprio consenso al trattamento. Nell’applicazione di queste regole al mondo virtuale si incontrano molti problemi in quanto la rete internet pone serie difficoltà nell’attuazione di forme di controllo.
LA GESTIONE DEI
DATI IN INTERNET E LA LORO SICUREZZA
1) adottare password imprevedibili e con codici alfanumerici, cambiandole frequentemente e diversificandole a seconda dei siti;
2) evitare di comunicare la propria password e conservarla in un luogo sicuro, non sul computer che va in rete;
3) installare e configurare firewall e antivirus tenendoli costantemente aggiornati;
4) procurarsi un antispyware in grado di ripulire efficacemente il sistema;
5) tenere sotto controllo i cookies, ogni tanto cancellandoli completamente e utilizzando cookie manager che permette una gestione effettiva da parte dell'utente;
6) utilizzare un trace eraser: talune tracce elettroniche persistono dopo l'utilizzo di un computer. Cancellare queste tracce è spesso molto complicato e l'utilizzo di software specifici;
7) non aprire allegati di e-mail provenienti da utenti sconosciuti o sospetti; oltretutto si evitano il phishing* o lo spoofing**;
8) leggere le licenze e le disposizioni riguardo alla privacy prima di installare un qualsiasi software.
*phishing: truffa in cui un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale
**spoofing: tipo di attacco informatico che impiega in varie maniere la falsificazione dell'identità (spoof)
DIRITTO ALL’OBLIO
Questo diritto è invocato
soprattutto dai soggetti più deboli, gli adolescenti ed i giovanissimi che
inseriscono materiale di cui più avanti potrebbero pentirsi.
I giudici hanno stabilito
che chiunque ha diritto alla cancellazione delle informazioni che lo riguardano
a tutela della propria immagine sociale e che, anche se esse sono vere, devono
essere rispettati i seguenti presupposti per la loro conservazione in rete:
· - contestualizzazione;
· - aggiornamento;
· - interesse reale alla conservazione nell'archivio.
In una recente pronuncia del Garante della Privacy, datata 18.12.2014, è stato ribadito il principio secondo cui il diritto all’oblio va, tuttavia, bilanciato con il diritto alla cronaca garantito dall’art. 21 della Costituzione in quanto libera manifestazione del pensiero.
I Il Garante ha ritenuto non fondata la richiesta di un cittadino che chiedeva la deindecizzazione di una notizia che lo riguardava o, in subordine, l’adozione di una misura idonea ad evitare che il suo nominativo, a seguito di una ricerca, fosse associato a determinati fatti di cronaca.
Il Garante ha specificato che:
1. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali può essere chiesto se questi ultimi sono trattati in violazione di legge, se non sono veritieri o nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria;
2. elemento costitutivo del diritto all’oblio è il trascorrere del tempo e non può essere riconosciuto tale diritto nel caso in cui ci si riferisce a notizie recenti e soprattutto di sicuro interesse pubblico;
3. il diritto alla cronaca prevale sul diritto all’oblio nel caso in cui i dati personali del soggetto sono stati trattati in modo lecito.
RISCHI
In rete circolano spesso molte informazioni personali da parte di utenti inesperti che consentono tracciabilità ed una facile definizione del profilo. Il Garante della privacy ha raccomandato per questi siti l’inserzione della cosiddetta avvertenza di rischio, attraverso cui l’utente, quando deve inserire la richiesta o la domanda, è costretto a barrare un’apposita casella per confermare di aver preso visione delle conseguenze.
Qualunque dato messo su internet resta per sempre
su internet. Questo dato di fatto porta a conseguenze dannose ancora più gravi
per l’utente debole:
· - atti persecutori: nonostante si neghi la
configurazione del reato di stalking via mail, il molestatore, attraverso l’uso
di internet (si pensi soprattutto a Facebook in cui vicende di questo tipo sono
note), può carpire dati sensibili e giungere facilmente all’individuazione dei
luoghi frequentati dalla vittima e porre in essere la sua condotta criminosa;
· - permettere l’azione di truffatori di ogni
genere, dai ladri di identità ai ladri di “cose”.
RIFERIMENTO NORMATIVO
Dal punto di vista della Legge ciò che regola il
trattamento dei dati personali in Italia è il Decreto Legislativo 196
del 30 giugno 2003, modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10
agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
SITOGRAFIA:
https://it.wikipedia.org/wiki/Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali#Riferimenti_normativi
Giorgia Piccoli 3D
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