19 novembre 2020

PROTEZIONE DELLA PRIVACY: LA RETE ED I SUOI RISCHI

Internet ha sconvolto il modo di vivere e di lavorare riducendo problemi e distanze, ma allo stesso tempo ha comportato un aumento dei pericoli che una persona incontra nella sua vita sociale. Per questo è stato introdotto il GARANTE per la protezione dei dati personali che è un'autorità amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali, anche detta PRIVACY.

COMPOSIZIONE

Tale autorità amministrativa è costituita da 4 membri eletti dai due rami del Parlamento della Repubblica Italiana. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

EVOLUZIONE NORMATIVA

Il Codice della privacy riconosce a 

chiunque il diritto alla protezione dei dati personali”.
Per garantire tale diritto è prevista una serie di strumenti: 
- la correttezza del trattamento dei dati; 
-la possibilità di intervento dell'interessato.

Chi utilizza i dati personali di un soggetto è tenuto a rilasciare un’informativa per illustrare le finalità e le modalità del trattamento dei dati, mentre il soggetto che conferisce i dati può verificare la correttezza del trattamento e, in alcuni casi, revocare il proprio consenso al trattamento. Nell’applicazione di queste regole al mondo virtuale si incontrano molti problemi in quanto la rete internet pone serie difficoltà nell’attuazione di forme di controllo.

LA GESTIONE DEI DATI IN INTERNET E LA LORO SICUREZZA

La miglior difesa per la tutela della privacy consiste, nell’utilizzare il buon senso e nell’utilizzare piccoli accorgimenti:

 1) adottare password imprevedibili e con codici alfanumerici, cambiandole frequentemente e diversificandole a seconda dei siti;

 2) evitare di comunicare la propria password e conservarla in un luogo sicuro, non sul computer che va in rete;

3) installare e configurare firewall e antivirus tenendoli costantemente aggiornati;

4) procurarsi un antispyware in grado di ripulire efficacemente il sistema;

5) tenere sotto controllo i cookies, ogni tanto cancellandoli completamente e utilizzando cookie manager che permette una gestione effettiva da parte dell'utente;

6) utilizzare un trace eraser: talune tracce elettroniche persistono dopo l'utilizzo di un computer. Cancellare queste tracce è spesso molto complicato e l'utilizzo di software specifici;                                                         

7) non aprire allegati di e-mail provenienti da utenti sconosciuti o sospetti;        oltretutto si evitano il phishing* o lo spoofing**;

8) leggere le licenze e le disposizioni riguardo alla privacy prima di installare un qualsiasi software.        

 *phishing: truffa in cui un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale

  **spoofing: tipo di attacco informatico che impiega in varie maniere la falsificazione dell'identità (spoof)

DIRITTO ALL’OBLIO


                    

Il diritto all’oblio è il diritto dell’utente ad essere dimenticato in relazione a dati pregiudizievoli, non pertinenti, non necessari o non collegati con fatti di cronaca, vale a dire il diritto a poter cancellare completamente i propri dati personali, spesso dallo stesso inseriti, nei motori di ricerca e nei social network.

Questo diritto è invocato soprattutto dai soggetti più deboli, gli adolescenti ed i giovanissimi che inseriscono materiale di cui più avanti potrebbero pentirsi.

I giudici hanno stabilito che chiunque ha diritto alla cancellazione delle informazioni che lo riguardano a tutela della propria immagine sociale e che, anche se esse sono vere, devono essere rispettati i seguenti presupposti per la loro conservazione in rete:

·      -  contestualizzazione;

·     -  aggiornamento;

·       - interesse reale alla conservazione nell'archivio.

     In una recente pronuncia del Garante della Privacy, datata 18.12.2014, è stato ribadito il principio secondo cui il diritto all’oblio va, tuttavia, bilanciato con il diritto alla cronaca garantito dall’art. 21 della Costituzione in quanto libera manifestazione del pensiero.

 I  Il Garante ha ritenuto non fondata la richiesta di un cittadino che chiedeva la deindecizzazione di una notizia che lo riguardava o, in subordine, l’adozione di una misura idonea ad evitare che il suo nominativo, a seguito di una ricerca, fosse associato a determinati fatti di cronaca.

   Il Garante ha specificato che: 

     1. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali può essere chiesto se questi ultimi sono trattati in violazione di legge, se non sono veritieri o nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria;

2. elemento costitutivo del diritto all’oblio è il trascorrere del tempo e non può essere riconosciuto tale diritto nel caso in cui ci si riferisce a notizie recenti e soprattutto di sicuro interesse pubblico;

3. il diritto alla cronaca prevale sul diritto all’oblio nel caso in cui i dati personali del soggetto sono stati trattati in modo lecito.

RISCHI

In rete circolano spesso molte informazioni personali da parte di utenti inesperti che consentono tracciabilità ed una facile definizione del profilo.  Il Garante della privacy ha raccomandato per questi siti l’inserzione della cosiddetta avvertenza di rischio, attraverso cui l’utente, quando deve inserire la richiesta o la domanda, è costretto a barrare un’apposita casella per confermare di aver preso visione delle conseguenze.

 Qualunque dato messo su internet resta per sempre su internet. Questo dato di fatto porta a conseguenze dannose ancora più gravi per l’utente debole: 

·     atti persecutori: nonostante si neghi la configurazione del reato di stalking via mail, il molestatore, attraverso l’uso di internet (si pensi soprattutto a Facebook in cui vicende di questo tipo sono note), può carpire dati sensibili e giungere facilmente all’individuazione dei luoghi frequentati dalla vittima e porre in essere la sua condotta criminosa;

·   - permettere l’azione di truffatori di ogni genere, dai ladri di identità ai ladri di “cose”. 

RIFERIMENTO NORMATIVO

Dal punto di vista della Legge ciò che regola il trattamento dei dati personali in Italia è il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

SITOGRAFIA:

https://www.dirittierisposte.it/Schede/Tutela-della-privacy/Diritti/la_privacy_nei_social_media_id1129494_art.aspx

https://www.ticonsiglio.com/autorizzazione-trattamento-dati-personali/#:~:text=Dal%20punto%20di%20vista%20della,Disposizioni%20per%20l'adeguamento%20della

https://it.wikipedia.org/wiki/Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali#Riferimenti_normativi

Giorgia Piccoli 3D

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