19 novembre 2020

PROTEZIONE DELLA PRIVACY: LA RETE ED I SUOI RISCHI

Internet ha sconvolto il modo di vivere e di lavorare riducendo problemi e distanze, ma allo stesso tempo ha comportato un aumento dei pericoli che una persona incontra nella sua vita sociale. Per questo è stato introdotto il GARANTE per la protezione dei dati personali che è un'autorità amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali, anche detta PRIVACY.

COMPOSIZIONE

Tale autorità amministrativa è costituita da 4 membri eletti dai due rami del Parlamento della Repubblica Italiana. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

EVOLUZIONE NORMATIVA

Il Codice della privacy riconosce a 

chiunque il diritto alla protezione dei dati personali”.
Per garantire tale diritto è prevista una serie di strumenti: 
- la correttezza del trattamento dei dati; 
-la possibilità di intervento dell'interessato.

Chi utilizza i dati personali di un soggetto è tenuto a rilasciare un’informativa per illustrare le finalità e le modalità del trattamento dei dati, mentre il soggetto che conferisce i dati può verificare la correttezza del trattamento e, in alcuni casi, revocare il proprio consenso al trattamento. Nell’applicazione di queste regole al mondo virtuale si incontrano molti problemi in quanto la rete internet pone serie difficoltà nell’attuazione di forme di controllo.

LA GESTIONE DEI DATI IN INTERNET E LA LORO SICUREZZA

La miglior difesa per la tutela della privacy consiste, nell’utilizzare il buon senso e nell’utilizzare piccoli accorgimenti:

 1) adottare password imprevedibili e con codici alfanumerici, cambiandole frequentemente e diversificandole a seconda dei siti;

 2) evitare di comunicare la propria password e conservarla in un luogo sicuro, non sul computer che va in rete;

3) installare e configurare firewall e antivirus tenendoli costantemente aggiornati;

4) procurarsi un antispyware in grado di ripulire efficacemente il sistema;

5) tenere sotto controllo i cookies, ogni tanto cancellandoli completamente e utilizzando cookie manager che permette una gestione effettiva da parte dell'utente;

6) utilizzare un trace eraser: talune tracce elettroniche persistono dopo l'utilizzo di un computer. Cancellare queste tracce è spesso molto complicato e l'utilizzo di software specifici;                                                         

7) non aprire allegati di e-mail provenienti da utenti sconosciuti o sospetti;        oltretutto si evitano il phishing* o lo spoofing**;

8) leggere le licenze e le disposizioni riguardo alla privacy prima di installare un qualsiasi software.        

 *phishing: truffa in cui un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale

  **spoofing: tipo di attacco informatico che impiega in varie maniere la falsificazione dell'identità (spoof)

DIRITTO ALL’OBLIO


                    

Il diritto all’oblio è il diritto dell’utente ad essere dimenticato in relazione a dati pregiudizievoli, non pertinenti, non necessari o non collegati con fatti di cronaca, vale a dire il diritto a poter cancellare completamente i propri dati personali, spesso dallo stesso inseriti, nei motori di ricerca e nei social network.

Questo diritto è invocato soprattutto dai soggetti più deboli, gli adolescenti ed i giovanissimi che inseriscono materiale di cui più avanti potrebbero pentirsi.

I giudici hanno stabilito che chiunque ha diritto alla cancellazione delle informazioni che lo riguardano a tutela della propria immagine sociale e che, anche se esse sono vere, devono essere rispettati i seguenti presupposti per la loro conservazione in rete:

·      -  contestualizzazione;

·     -  aggiornamento;

·       - interesse reale alla conservazione nell'archivio.

     In una recente pronuncia del Garante della Privacy, datata 18.12.2014, è stato ribadito il principio secondo cui il diritto all’oblio va, tuttavia, bilanciato con il diritto alla cronaca garantito dall’art. 21 della Costituzione in quanto libera manifestazione del pensiero.

 I  Il Garante ha ritenuto non fondata la richiesta di un cittadino che chiedeva la deindecizzazione di una notizia che lo riguardava o, in subordine, l’adozione di una misura idonea ad evitare che il suo nominativo, a seguito di una ricerca, fosse associato a determinati fatti di cronaca.

   Il Garante ha specificato che: 

     1. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali può essere chiesto se questi ultimi sono trattati in violazione di legge, se non sono veritieri o nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria;

2. elemento costitutivo del diritto all’oblio è il trascorrere del tempo e non può essere riconosciuto tale diritto nel caso in cui ci si riferisce a notizie recenti e soprattutto di sicuro interesse pubblico;

3. il diritto alla cronaca prevale sul diritto all’oblio nel caso in cui i dati personali del soggetto sono stati trattati in modo lecito.

RISCHI

In rete circolano spesso molte informazioni personali da parte di utenti inesperti che consentono tracciabilità ed una facile definizione del profilo.  Il Garante della privacy ha raccomandato per questi siti l’inserzione della cosiddetta avvertenza di rischio, attraverso cui l’utente, quando deve inserire la richiesta o la domanda, è costretto a barrare un’apposita casella per confermare di aver preso visione delle conseguenze.

 Qualunque dato messo su internet resta per sempre su internet. Questo dato di fatto porta a conseguenze dannose ancora più gravi per l’utente debole: 

·     atti persecutori: nonostante si neghi la configurazione del reato di stalking via mail, il molestatore, attraverso l’uso di internet (si pensi soprattutto a Facebook in cui vicende di questo tipo sono note), può carpire dati sensibili e giungere facilmente all’individuazione dei luoghi frequentati dalla vittima e porre in essere la sua condotta criminosa;

·   - permettere l’azione di truffatori di ogni genere, dai ladri di identità ai ladri di “cose”. 

RIFERIMENTO NORMATIVO

Dal punto di vista della Legge ciò che regola il trattamento dei dati personali in Italia è il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

SITOGRAFIA:

https://www.dirittierisposte.it/Schede/Tutela-della-privacy/Diritti/la_privacy_nei_social_media_id1129494_art.aspx

https://www.ticonsiglio.com/autorizzazione-trattamento-dati-personali/#:~:text=Dal%20punto%20di%20vista%20della,Disposizioni%20per%20l'adeguamento%20della

https://it.wikipedia.org/wiki/Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali#Riferimenti_normativi

Giorgia Piccoli 3D

16 novembre 2020

IL COPYRIGHT, IL COPYLEFT, LE C.C. ED IL MONDO DEL WEB

COPYRIGHT

Il web ha moltiplicato enormemente i casi di violazione del copyright

Con un paio di click è infatti possibile “appropriarsi indebitamente” di opere dell’ingegno altrui, senza chiedere alcuna autorizzazione. Ma cosa s’intende con questo termine?

Il copyright (diritto di copia) è un termine che identifica il diritto d'autore. Nato nei paesi anglosassoni di common law (un modello di ordinamento giurisprudenziale basato più su precedenti giuridici che su leggi di organi politici), il termine viene ora usato anche nei paesi di civil law (con ordinamento giurisprudenziale basato sul diritto romano).  È solitamente abbreviato con il simbolo ©:



IL PERIODO DI COPYRIGHT

La normativa prevede una durata del copyright limitata nel tempo e variabile a seconda della categoria merceologica tutelata.

Il periodo di copyright dovrebbe consentire di avere un adeguato margine di guadagno e di recuperare i costi che precedono l'entrata in produzione e la distribuzione del prodotto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In Italia la legge di riferimento è la Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d’autore). Sono comunque importanti normative di riferimento anche la Convenzione di Berna e la Direttiva 2001/29/CE, Diritto d’autore e società dell’informazione.

L’art. 185 della Legge sul diritto d’autore afferma che «questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta» e che si applica anche «alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia». Nelle legislazioni internazionali è frequente una tendenza all'equiparazione fra la violazione del copyright e il reato di furto.

DEROGHE AI DIRITTI PER PUBBLICA UTILITA'
 
La proprietà intellettuale può essere oggetto di "esproprio" per fini di pubblica utilità che prevalgono sull'interesse del privato. In un caso del genere rientra la distruzione o lo spostamento ad altro sito di un'opera d'arte anche contemporanea, per realizzare un'autostrada o una ferrovia; oppure la produzione di un farmaco che è troppo costoso acquistare dal legittimo produttore, non riconoscendo validità al brevetto sul territorio nazionale e non pagando il copyright allo scopritore in deroga ad un brevetto internazionale depositato all'estero (si tratta della importazione forzata e registrazione parallela).

DIBATTITO SULLE PENE PER LA VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT

La definizione di pubblica utilità, per quanto ampia e discrezionale, solitamente riguarda prodotti tangibili, non la fruizione di servizi, come potrebbe essere un intrattenimento musicale. 
Esiste un dibattito non solo sull'entità delle pene che l’equiparazione al furto comporta, ma anche sulla reale opportunità di accomunare i due tipi di reato. L'equiparazione al furto comporta infatti un considerevole inasprimento delle pene. 
Analogo dibattito investe il rispetto del proporzionalismo fra le pene rispetto alla gravità del reato. Il plagio, infatti, prevede pene inferiori al furto (sebbene l'utilizzo commerciale sia un'aggravante nella violazione di copyright). In sostanza, chi copia e vende opere in forma identica all'originale commette un reato punito molto più severamente del plagio, ovvero di chi apporta lievi modifiche e si appropria di una qualche paternità sull'opera, traendone profitto.

COPYLEFT

Nel 1948, Richard Stallman e la Free Software Foundation svilupparono un meccanismo originato dal copyright, specifico per la gestione dei diritti sulla proprietà dei software.

L'espressione copyleft (permesso d'autore), indica un modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti sull'opera) indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali.
Il copyleft può essere applicato ad una moltitudine di opere, che spaziano dai software, alle scoperte scientifiche, ai documenti e all'arte. 
Nella versione pura e originaria del copyleft la condizione principale obbliga i fruitori dell'opera, nel caso vogliano distribuire l'opera modificata, a farlo sotto lo stesso regime giuridico (e generalmente sotto la stessa licenza). In questo modo, il regime di copyleft e tutto l'insieme di libertà da esso derivanti sono sempre garantiti ad ogni rilascio. 

È solitamente abbreviato con il simbolo © come quello del copyright ma invertito:


LE QUATTRO LIBERTA’ FONDAMENTALI (sul software)

Una licenza basata sui principi del copyleft trasferisce a chiunque possegga una copia dell'opera alcuni dei diritti propri dell'autore. Inoltre consente la redistribuzione dell'opera stessa solo se tali diritti vengono trasferiti assieme ad essa. Fondamentalmente, questi diritti sono le quattro "libertà fondamentali" indicate da Stallman: 

· Libertà 0: Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. 

· Libertà 1: Libertà di studiare il programma e modificarlo. 

· Libertà 2: Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo. 

· Libertà 3: Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio.

LE LICENZA COPYLEFT

Le licenze copyleft includono normalmente condizioni aggiuntive intese ad eliminare possibili impedimenti per l'uso libero, la distribuzione e la modifica delle copie, come:
  • assicurarsi che la licenza copyleft non possa essere revocata;
  • assicurarsi che il lavoro e le sue versioni derivate siano distribuite in una forma che ne faciliti le modifiche (per esempio nel caso del software questo equivale a richiedere la distribuzione del codice sorgente e che la compilazione di questi possa avvenire senza impedimenti di sorta, quindi chiedendo la distribuzione anche di tutti gli script ed i comandi utilizzati per tale operazione);
  • assicurarsi che il lavoro modificato sia accompagnato da una descrizione per identificare tutte le modifiche apportate all'opera originaria mediante manuali utente, descrizioni, ecc.
Più comunemente, queste licenze copyleft, per avere qualche tipo di efficacia, hanno bisogno di usare in modo creativo le regole e le leggi che disciplinano le proprietà intellettuali.

CREATIVE COMMONS

Creative Commons (CC) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede a Mountain View, dedicata ad ampliare la gamma di opere disponibili per la condivisione e l'utilizzo pubblico in maniera legale. 

Il simbolo delle creative commons è: 

LE LICENZE CC

L'organizzazione ha stilato diversi tipi di licenze note come licenze Creative Commons (o "licenze CC"). Le licenze CC consentono di modificare facilmente i termini di copyright dal default di "tutti i diritti riservati" ad "alcuni diritti riservati"; non sono un'alternativa al copyright ma lavorano a fianco del copyright e consentono di modificare i termini di copyright per soddisfare al meglio le esigenze degli autori di opere creative. Le licenze di tipo Creative Commons permettono a quanti detengono dei diritti di copyright di trasmettere alcuni di questi diritti al pubblico e di conservare gli altri. 
CC fornisce agli utenti sei tipologie di licenze di diritto d’autore, gratuite e facili da usare, ciascuna delle quali richiede l’attribuzione della paternità e consente la scelta di concedere o meno la facoltà di utilizzare l’opera per fini commerciali e/o il diritto di modificare l’opera originale.


LA NORMATIVA

La normativa per le Creative Commons fornisce un insieme di 6 opzioni che permettono facilmente di riconoscere i diritti vantati dall'autore e da terzi sull'oggetto della licenza. 
La legge per le Creative Commons non contiene un testo di riferimento "pronto all'uso", che l'autore può adottare per la sua opera senza alcun adattamento di tipo tecnico o legale. 
La normativa non ha disciplinato il tema della revoca della licenza come un ordine giudiziale. A parte le opere di pubblico dominio su cui non sono vantati diritti d'autore, le 6 licenze C.C. sono:

14 novembre 2020

LA NETIQUETTE, IL GALATEO DI INTERNET


                                                                                                                   

La netiquette è l'insieme delle regole che dettano i parametri di educazione e buon comportamento (dal francese etiquette) sulla Rete (dall’inglese net), è’, cioè, sinonimo di buon comportamento quando si usa internet, una pratica che è spesso dimenticata dalle schiere di nuovi digitalizzati che hanno cominciato a scrivere sul web negli ultimi anni.                                                                                                                         

La conoscenza della netiquette è importante perché seguire le linee guida per un comportamento accettabile, rende la rete un luogo più piacevole per tutti gli utenti.

MAIL

I. Includi sempre, nello spazio dell’OGGETTO, l'argomento del messaggio in modo chiaro e specifico e, se il testo dovesse essere molto lungo (oltre 20 righe), invialo con un file in attachment in pdf o in word (meglio 2004 e non 2008).

II. Apri la PE tutti i giorni e rispondi sempre almeno entro le 48 ore per dare la conferma al mittente della presa in visione.

III. Cerca di rispondere mantenendo sempre lo stesso “OGGETTO” per conservare una struttura storica ordinata dei messaggi inviati e ricevuti, "agganciandoli" uno dopo l'altro.

IV. Mantieni la privacy dei mittenti, cancellando dal testo l’indirizzo ed utilizzando la casella Bcc o Ccn se devi inviare lo stesso messaggio a più destinatari che non si conoscono tra di loro.

V. Non fare uso indiscriminato di testo con caratteri in maiuscolo.

VI. La dimensione del messaggio non deve essere troppo grande, in genere dovrebbe rimanere al di sotto di 100-200 kB e non inviare file con nomi lunghi e con caratteri particolari come quelli di punteggiatura. Concorda col destinatario l’invio di file molto pesanti (oltre 1 MB).

VII. Non inviare messaggi privati da postazioni di lavoro dalle quali possono essere letti da altri (tutela te stesso e il tuo destinatario).

VIII. Cita il testo a cui rispondi il più brevemente possibile in modo che risulti chiaro ciò a cui ti riferisci nella risposta.

IX. Non richiedere indiscriminatamente, per qualsiasi messaggio, la ricevuta di ritorno.

X. Non condurre "guerre di opinione" a colpi di messaggi e contro-messaggi: se ci sono diatribe personali, è meglio risolverle via PE in corrispondenza privata tra gli interessati.

EMOJI PER CREARE EMPATIA

Come abbiamo accennato, nel digitale, il contesto è quasi sempre informale, ma abbiamo a disposizione solo parole e punteggiatura. Sono del tutto assenti quelli che i linguisti chiamano «tratti soprasegmentali» e cioè il tono, la cadenza e la velocità del parlato. E mancano quegli elementi fisici chiamati «prossemica»: i gesti, i sorrisi, i movimenti delle sopracciglia. Così i fraintendimenti sono dietro l’angolo.

Anche la punteggiatura digitale segue regole diverse. Soprattutto in chat, un punto fermo non è solo la fine di una frase. Viene caricato con un significato spiacevole: come il desiderio di chiudere. I puntini di sospensione, soprattutto se ripetuti, comunicano invece l’idea di poca chiarezza. Mentre i punti esclamativi, se usati con moderazione, comunicano entusiasmo. Se vogliamo sottolineare che abbiamo scherzato, una faccina sorridente verrà apprezzata, anche se non abbiamo confidenza con il nostro interlocutore. Usate con moderazione, emoji ed emoticon non vanno relegate agli scambi tra amici. Riescono a compensare l’assenza di empatia delle conversazioni online.

SOCIAL NETWORK

Quando usiamo i social network tutto diventa più fluido, c’è davvero poco di codificato per quanto riguarda la buona educazione. E facciamo scivoloni che il comune buon senso ci avrebbe evitato. Volgarità, discorsi offensivi che non faremmo mai in pubblico trapelano con troppa facilità. E sfoghi momentanei finiscono scolpiti nella pietra. Da un lato allora, bisogna sempre rispettare tutti e non scrivere la prima cosa che ci viene in mente. Dall’altro lato però dobbiamo imparare a essere tolleranti: perché può capitare a tutti di avere momenti di scarsa lucidità. E poi: chiedere scusa sui social network non ci priva mai della dignità.  Ma c’è anche la «normale amministrazione» della nostra vita social. Nella quale è sempre meglio non esagerare: mai condividere troppi status, né comunicare al mondo ogni singolo bar nei quali siamo stati in vacanza. Perché rischiamo di monopolizzare le bacheche dei nostri amici. Meglio allora trattenerci e accumulare un po’ di pensieri per pochi post. E poi, se condividiamo un'idea o una foto di qualcun altro, è corretto dare la paternità e citare l’autore. Sembreremo meno originali, ma non daremo l’idea di rubare qualcosa che non ci appartiene.

LA BUONA EDUCAZIONE IN CHAT

E infine c’è il regno del privato: le chat. Non devono essere il far west. Possiamo abbandonarci al flusso di coscienza solo con i nostri amici intimi, ma ci sono alcuni principi da seguire. Meglio non spezzettare troppo le conversazioni: a ogni invio corrisponde una notifica. E si può evitare di far suonare decine di volte uno smartphone per qualcosa che può essere riassunto in un solo concetto. Poi, i messaggi copia-incolla, come la versione online delle vecchie catene di Sant’Antonio sono sempre interpretate come fastidiose. Meglio esser netti da questo punto di vista: vanno bloccate. E anche gli invii massicci di immagini, meme o animazioni non sono sempre graditi, soprattutto se non richiesti. A meno che questa funzione non è stata disabilitata, vedremo sempre se una persona è attiva sul pc o sullo smartphone. Ma non è un buon motivo per insistere e pretendere una risposta immediata. Sempre meglio pazientare. Programmi come WhatsApp non hanno previsto un modo per accettare o rifiutare un invito. E così ci ritroviamo coinvolti in lunghissime code di messaggi. Allora è meglio compensare con un po’ di buona educazione e chiedere ai nostri amici se vogliono partecipare prima di aggiungerli a una chat di gruppo. Anche i messaggi vocali non sono sempre la scelta giusta: certo è più facile registrare la propria voce anziché scrivere, ma dobbiamo tenere a mente che il nostro interlocutore può non essere solo e non poter ascoltare il messaggio in tranquillità. Una buona regola generale è questa: se ci accorgiamo di aver registrato più di 15 secondi, è il caso cambiare mezzo e passare alle vecchie telefonate.

Aurora Magro 3D

SITOGRAFIA:

http://www.sisdca.it/public//i-10-comandamenti-della-netiquette.pdf

https://www.corriere.it/tecnologia/provati-per-voi/cards/nuovo-galateo-digitale-mail-social-8-consigli-la-buona-educazione/emoji-creare-empatia.shtml

13 novembre 2020

PRESENTAZIONE DEL BLOG

Benvenuti!

In questo blog raccoglieremo i vostri lavori e le riflessioni di questa piccola comunità su alcuni aspetti dell'EDUCAZIONE CIVICA, in particolare quelli previsti e deliberati per le classi prime (sicurezza e legalità), seconde (cittadinanza digitale) e terze (educazione alla salute) del nostro Istituto.

Ma a cosa mira l'Educazione Civica?

«L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri». Art. 1 - c.1 - Legge 92/2019 (istitutiva dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole).

Tre sono, nelle intenzioni di legge, i suoi pilastri fondamentali: lo studio della Costituzione Italiana e delle Istituzioni Europee, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale, per

 «sostanziare, …, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona». Art. 1 -c.2 - L. 92/2019

Più in generale, possiamo dire, che la scuola deve sforzarsi di preparare i giovani ad esercitare attivamente e con consapevolezza diritti e doveri di cittadinanza, nel rispetto della Costituzione Italiana, delle Istituzioni Europee e dei Diritti dell'Uomo e ad agire a protezione delle libertà democratiche, dello stato di diritto, della salute delle persone, dell'ambiente e del pianeta.

Cittadinanza è "partecipazione"! Essa scaturisce dalla piena appartenenza alla comunità nazionale  (da cui discendono i diritti politici, civili e sociali), europea e mondiale. Attenendo quindi ad una sfera di appartenenza globale, la cittadinanza è molto più di un sano "civismo locale" con cui talvolta è assimilato. Un sano civismo locale, come quello agito da un gruppo di persone aggregate intorno a un obiettivo di tutela di un bene appartenente alla propria comunità, comunque auspicabile, non affranca tuttavia lo Stato dai suoi doveri verso i cittadini. Il civismo cioè non può avere  un ruolo di "supplenza" dello Stato, qualora esso sia "assente", ma solo un ruolo ancillare, come un "atto amorevole e volontario di cura" di quanto ci circonda e che è alla base della qualità del nostro vivere.



In attesa di dar corso alle nuove iniziative, inauguriamo il blog con un video che sintetizza le attività realizzate lo scorso anno con il progetto di educazione al rispetto dell'ambiente e alla cittadinanza attiva "DIFFERENZIAMO..CI".



I. ROSATI